L’INPS riepiloga la disciplina del Reddito di Cittadinanza, la misura di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, introdotta dagli art. 1 – 13 del DL 4/2019 (conv. L. 28.3.2019 n. 26).
La misura è denominata Pensione di cittadinanza (Pdc) laddove venga erogata in favore di nuclei familiari composti da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, anche nei casi in cui convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore al predetto requisito anagrafico.
SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno diritto al Reddito di Cittadinanza i nuclei familiari che rispettino i requisiti:
- relativi alla cittadinanza, residenza e soggiorno;
- reddituali e patrimoniali;
- relativi al godimento di beni durevoli.
Inoltre, per accedere al beneficio in questione è richiesta la stipula di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l’Inclusione sociale.
IMPORTO E MODALITÀ DI CALCOLO
La circ. 43/2019 riepiloga l’importo e le modalità di calcolo del benefico economico del Reddito di Cittadinanza:
- dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare e di una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, di importo comunque non inferiore a 480,00 euro annui e non superiore a 9.360,00 euro annui (esente dall’IRPEF, in quanto avente carattere assistenziale);
- decorrente dal mese successivo a quello della richiesta e riconosciuto (subordinatamente, fatti salvi i casi di esclusione, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale) per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trovi nelle condizioni previste (con conseguente obbligo di comunicare, durante il periodo di godimento, determinate variazioni del nucleo, dei requisiti patrimoniali e della situazione occupazionale) e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi (rinnovabile per ulteriori 18 mesi);
- erogato attraverso la Carta Reddito di Cittadinanza, consegnata dalle Poste Italiane esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
La circolare ricorda, infine, l’abrogazione del Reddito di Inclusione (REI), sottolineando come tale misura, a decorrere dal mese di marzo 2019, non possa più essere richiesta.
RICHIESTA E DECORRENZA
Sotto il profilo procedurale, si ricorda, innanzitutto, che:
- il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, agli sportelli postali, utilizzando il modulo pubblicato sul sito www.inps.it, oppure on line accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it tramite credenziali SPID di livello 2, o ancora presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati;
- entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, gli intermediari devono trasmettere all’INPS le informazioni contenute nella stessa;
- entro i successivi 5 giorni lavorativi, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e in quelli delle Amministrazioni collegate, definendo la domanda entro la fine del mese suc- cessivo alla trasmissione e provvedendo a comunicare formalmente l’accogli- mento, o meno, della stessa al richiedente.