Visto i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, vediamo di capire quando si utilizza la fattura differita, in cosa si differenzia dalla fattura immediata, quale data deve essere indicata nelle due tipologie di documento e quali sono le novità introdotte con il nuovo tracciato XML della fattura elettronica, obbligatorio dal 1° gennaio 2021, con particolare riferimento alle tipologie di documento.
La fattura immediata e la fattura differita hanno ora due codici differenti, ovvero rispettivamente il TD01 (“Fattura Immediata”) e il TD24 (“Fattura differita”). A questa nuova distinzione è necessario prestare molta attenzione in quanto tali due tipologie di fatture hanno regole differenti in termini di utilizzo e di tempi di emissione.
LA FATTURA IMMEDIATA (TD01)
La fattura immediata, come indica il nome stesso, deve essere emessa (data fattura) lo stesso giorno di effettuazione della vendita o prestazione del servizio.
Da ciò si evince che la fattura immediata non ha carattere accompagnatorio, per cui i beni/servizi venduti devono poter essere consegnati senza alcun documento. La fattura immediata rappresenta la regola generale e di normale uso quando non c’è obbligo di documento di accompagnamento merce.
La fattura immediata (TD01) deve essere INVIATA ALLO SDI entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
LA FATTURA DIFFERITA (TD24)
La Fattura Differita viene utilizzata per la fatturazione a fine mese di merce consegnata con DDT nel corso di un mese solare. Questo permette di avere una sola fattura a fronte di molte spedizioni/consegne di merce fatte al cliente.
Come regola generale la Fattura Differita può essere emessa solo in riferimento a:
- cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- prestazione di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
La Fattura Differita deve essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento per i documenti di trasporto.
Nel campo data deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui sono state effettuate le consegne dei beni o le prestazioni di servizi o in cui è stato pagato il corrispettivo (è consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione documentata ovvero la data di fine mese).
Si precisa che, con riferimento all’art. 21 co. 4 lettere a), c) e d) del DPR 633/72, la fatturazione differita non ha l’effetto di posticipare l’esigibilità dell’imposta, per cui l’IVA evidenziata sulle fatture differite sarà computata nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
ESEMPIO – FATTURA DIFFERITA
L’impresa Gamma effettua tre cessioni nei confronti del cliente Delta, in data 2.9.2021, 10.9.2021, 28.9.2021, con consegna dei beni accompagnata del documento di trasporto.
La fattura elettronica via SdI potrà essere emessa entro il 15.10.2021, valorizzando il campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML con la data dell’ultima operazione (28.9.2021) o con la data dell’ultimo giorno del mese (30.9.2021) e indicando gli estremi del documento di trasporto nel campo “Dati DDT”.
Registrazione contabile delle fatture immediate e differite
In base ai chiarimenti forniti in precedenza dall’Amministrazione finanziaria, il soggetto passivo che utilizzi contemporaneamente i sistemi di fatturazione immediata e differita, al fine di rispettare l’obbligo di annotazione dei documenti nell’ordine della numerazione, deve adottare una numerazione distinta per i diversi tipi di fatture e istituire appositi registri sezionali (C.M. 42/74), fatta salva l’ipotesi in cui sia in grado di garantire comunque la registrazione delle fatture secondo la numerazione progressiva e continua dei documenti (R.M. 360056/77).