Nella giornata del 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.

Nell’ambito della disciplina in materia di fatturazione elettronica viene modificato il termine per l’emissione della fattura previsto dal D.L. 119/2018.

La circolare della Agenzia delle Entrate (n.14/E del 17 giugno 2019) ha tentato di colmare i vuoti normativi e regolamentari conseguenti l’aggiunta della data di effettuazione della operazione tra i campi obbligatori della fattura.

Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1 luglio 2019? Scarica la guida

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Data di effettuazione dell’operazione

In mancanza delle modifiche ai tracciati della fattura elettronica, la data di effettuazione della operazione deve essere assunta convenzionalmente come data di emissione della fattura.

Quindi l’emittente potrà seguire una delle seguenti opzioni:

  • dovrà compilare la fattura immediata relativa ad una operazione (per esempio, consegna beni o incasso anticipato) avvenuta il 10 luglio indicando come data di emissione 10 luglio, e spedirla al SDI entro il 22 luglio (12 giorni di tempo per la spedizione);
  • dovrà compilare la fattura differita relativa a ddt di luglio 2019 (per esempio data 5,10 e 15 luglio) con data di emissione 15 luglio (ossia con la data dell’ultimo ddt) e spedirla entro il 15 agosto 2019.

Diritto alla Detrazione

  • Il destinatario “mensile” che ricevesse ed annotasse la fattura entro il 15 agosto avrà diritto alla detrazione col mese di luglio, altrimenti la potrà esercitare nel mese della annotazione, a condizione che ciò avvenga entro il 31 dicembre 2019. Ciò in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del DPR 100/1998 dispone che “Entro il giorno 16 di ciascun mese …. può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
  • il destinatario “trimestrale”, (vedi punto 3.4 della circolare) può comportarsi come il destinatario mensile, tenendo tuttavia conto che il termine per la liquidazione dei contribuenti trimestrali è del giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, e che il comma 5 dell’articolo 1 del DPR 100/1998 recita” Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 (abrogato, intitolato Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni e ai versamenti, n.d.r.) e 73, primo comma, lettera e), e 74 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti”.

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