Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 (ovvero 30.6.2022 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2021) che abbiano ad oggetto:
- beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
- beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
- beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.
Esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, quindi, si avranno due distinte modalità di determinazione del credito d’imposta a seconda della normativa di riferimento.

Si precisa che per i Beni materiali e immateriali (Piano Industria 4.0) vi è l’obbligo di perizia asseverata o dell’attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera l’importo di Euro 300.000. Per gli investimenti di importo inferiore a Euro 300.000 è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta

La diversa dicitura in fattura
Per ottemperare a tale adempimento si potrà ricorrere anche alla c.d. integrazione della fattura del fornitore – avvalendosi anche delle semplificazioni indicate nella risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 438/2020 – richiamando la corretta normativa utilizzata nel corpo della stessa annotando quanto indicato nella seguente tabella.
